testata3

OPINIONI

Regione Toscana, cosa non si dovrebbe fare

Regione Toscana, cosa non si dovrebbe fare

Regione Toscana e Corte Costituzionale: cosa una Regione non dovrebbe fare

di Massimo Burghignoli *

Legge regionale “fotocopia” sopravvivrebbe a modifiche, abolizioni, declaratorie di incostituzionalità, la sentenza n. 196 del 2025 della Corte Costituzionale, su impulso della Presidenza del Consiglio, ha dichiarato illegittime numerose disposizioni della Legge della Regione Toscana n. 61 del 2024 (Testo unico del turismo); e perchè? In poche parole, perchè il legislatore regionale ha avuto un attacco di paranoia e si è ritenuto senza limiti. Come? in un modo apparentemente ossequioso al potere statale, ma che in realtà vi si sovrapponeva. 

Frequentemente, infatti, le leggi regionali "copiano" o addirittura riproducono, norme statali: ma come, si potrebbe pensare, cosa c’è essere di meglio per rispettarle, che riprodurle parola per parola?

Beh, innanzitutto ci sarebbe da domandarsi: “a che serve?”. Scomodare un complesso procedimento legislativo per normare in modo identico a norme già esistenti che senso ha? Ma non è finita. Le norme, infatti, hanno una efficacia diretta e cogente fintantoché non vengono abolite o dichiarate incostituzionali. Quindi, una dell’“originale” statale. Ed anche se le due norme vivessero all’unisono, la regionale costituirebbe una illegittima intrusione nella materia statale, e genererebbe comunque incertezze sulle fonti. Ed ancora: è vietato dalla ripartizione costituzionale delle competenze invadere la competenza statale, pur ripetendone pedissequamente la disciplina.

Quindi, la Corte ha dichiarato l'illegittimità di diverse disposizioni della legge della Regione Toscana proprio per questi motivi:

- divieto di riproduzione: è preclusa alle Regioni l'intrusione nelle materie di competenza esclusiva statale, anche se fatta al solo fine di riprodurre o rinviare a disposizioni dello Stato. Questo principio si applica anche nelle materie di competenza concorrente (come le "professioni"), dove la Regione non può "far proprio" il contenuto precettivo di una legge statale ripetendolo nel proprio testo.

- rischio di "confusione nelle fonti": la riproduzione di leggi statali può generare incertezza, tanto più ove il legislatore statale dovesse modificare la norma originale in futuro.

Ne è conseguito l’annullamento:

- dell’Articolo 111, comma 1, perché riproduceva testualmente la definizione di "maestro di sci" contenuta nella legge statale n. 81 del 1991.

- dell’Articolo 125, perché definiva l'attività di "guida alpina" in modo pressoché identico a quanto già previsto dalla legge statale n. 6 del 1989.

- dell’Articolo 117, perché puniva l'esercizio abusivo della professione rinviando all'art. 348 del codice penale; e la Regione non può legiferare in materia di "ordinamento penale", neppure con il richiamo di norme statali esistenti.

La Regione Toscana aveva sostenuto che tali ripetizioni fossero "rinvii impropri e meramente dichiarativi" inseriti solo per facilitare la lettura del testo unico e l'individuazione delle norme applicabili. La Corte ha comunque respinto questa tesi, affermando che la ripetizione viola comunque il riparto costituzionale delle competenze.

La Corte ha quindi dichiarato l'illegittimità costituzionale di diverse norme toscane, principalmente per violazione della competenza statale in materia di "professioni" e "ordinamento penale":

1.Sono stati dichiarati incostituzionali gli articoli che istituivano le figure dell'accompagnatore turistico e della guida ambientale (Artt. 95 e 102). La Corte ha ribadito che l'individuazione di nuove figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata in via esclusiva allo Stato per garantirne il carattere unitario su tutto il territorio nazionale. Di conseguenza, sono cadute anche tutte le norme di dettaglio su corsi di formazione, requisiti e sanzioni.

2.Suddivisione per "specialità" dei maestri di sci: La Corte ha annullato la suddivisione dell'albo dei maestri di sci in sezioni per specialità (alpino, fondo, snowboard) prevista dall'art. 112. Tale parcellizzazione è stata ritenuta lesiva della competenza statale, che definisce tale professione in modo unitario (del resto, sarebbe concepibile un maestro di sci che conoscesse soltanto lo snowboard o il fondo, oppure lo sci da discesa?)

3.È stata dichiarata l'illegittimità dei requisiti regionali per l'iscrizione all'albo dei maestri di sci (Art. 113) laddove la Regione introduceva criteri (come l'idoneità psico-fisica o diverse condizioni sulla fedina penale) non previsti dalla legge statale o difformi da essa.

4.È stato dichiarato incostituzionale l'art. 117 che puniva l'esercizio abusivo della professione di maestro di sci rinviando all'art. 348 del codice penale. La Corte ha chiarito che le Regioni non hanno competenza a qualificare penalmente dei fatti, neppure tramite rinvio a leggi statali.

5.Sono stati dichiarati illegittimi gli articoli (116 e 130) che attribuivano a organismi regionali o sportivi (come la FISI o il Collegio delle guide alpine) il potere di riconoscere l'equivalenza di titoli professionali conseguiti in Stati non appartenenti all’UE, dal momento che tale competenza appartiene notoriamente al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Pochi e non significativi i punti di rigetto e inammissibilità:

Guide dei parchi e riserve: La questione relativa all'art. 104, comma 2, è stata dichiarata non fondata. La norma consente alle guide già abilitate di continuare a operare nel parco di pertinenza; la Corte ha ritenuto che tale previsione non violi la concorrenza, essendo giustificata dal peculiare contesto territoriale e dalla tutela di posizioni già acquisite;

Contenuti dei corsi di formazione (Rigetto): È stata dichiarata non fondata la questione sull'art. 115, comma 1, che demandava alla Giunta regionale la determinazione di ore e materie dei corsi per maestri di sci, purché nel rispetto dei criteri tecnici minimi.

Difetto di motivazione (Inammissibilità): Molte impugnazioni (Artt. 118, 123, 131, 134, 136) sono state dichiarate inammissibili perché il ricorso dello Stato non era adeguatamente motivato o non corrispondeva alla delibera politica di impugnazione del Consiglio dei ministri, fonte della legittimazione ad agire avanti alla Corte Costituzionale.

Una considerazione finale: un legislatore regionale che ritiene di ridisegnare alcune figure professionali, già regolate dallo Stato, o stabilisce nuove sanzioni, chi si crede di essere?

E non è la prima volta, che quando un legislatore regionale si siede e scrive, un soprassalto di paranoia gli fa impersonare lo Stato e scrive sotto dettatura del proprio Ego.

È giusto e conveniente che la metà del contenzioso costituzionale sia dedicato a legislatori regionali paranoici od ipertrofici?

*Società Libera

powered by social2s

RIFERIMENTI

ngn logo2

Testata totalmente indipendente, di proprietà dell’associazione Libera Stampa e Libera Comunicazione

Sostienici per dare una libera informazione

Donazione con Bonifico Bancario

TAGS POPOLARI

Info Nessun tag trovato.
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Ricerca